In tutti i casi in cui il dipendente dell'impresa agricola è assente dal lavoro per malattia od infortunio allo stesso il datore di lavoro riconosce una retribuzione commisurata alla durata del periodo di malattia od infortunio che, comunque non garantisce al lavoratore il raggiungimento dell'ordinaria retribuzione. In tutti questi casi il E.B.A.T. - F.A.V.L.A. interviene con una propria integrazione del periodo di malattia od infortunio che garantisce complessivamente una retribuzione quanto più vicina possibile a quella che ordinariamente avrebbe percepito.
Le domande di integrazione di malattia/infortunio devono essere presentate entro i 3 (tre) mesi successivi dalla definizione dell'evento (malattia OTI- busta paga) oppure dalla liquidazione da parte dell’Ente pubblico competente (INPS/INAIL). Sono fatte salve motivate e comprovate ragioni di forza maggiore dovute a ritardi nella presentazione della domanda.
La liquidazione da parte del E.b.a.t.-Favla deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della domanda.